Sistema accusatorio

modello di processo penale
Voce principale: Processo penale.

Il sistema accusatorio (talvolta contraddittorio) è un modello di processo, riconducibile al Magna Carta, in cui due parti rappresentate da un avvocato, un accusatore e un accusato, sono poste innanzi ad un organo superiore imparziale,[1] solitamente un giudice o una giuria, il cui obiettivo è discernere la verità ed emettere un giudizio di conseguenza sulla base di prove e argomentazioni fornite dalle parti.[2][3][4] Si contrappone al sistema inquisitorio,[5] in cui il giudice ricopre un ruolo attivo nello sviluppo dell'accusa.

Il sistema accusatorio è perlopiù in uso in paesi che furono o sono sotto l'influenza anglo-americana e che adottano il common law, sebbene, a partire dalla fine del XX secolo, diversi altri paesi si stiano allineando al modello accusatorio. Ad esempio, l'Italia ha adottato procedure fondate sul diritto statunitense.[6][7]

Caratteristiche

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Nel sistema accusatorio il giudice ha un ruolo neutrale: sono le parti – colui che è stato accusato del reato (l'accusato, assistito dal suo difensore) e chi lo accusa (l'accusatore) – ad avviare il processo e ad introdurre nello stesso le questioni di fatto e le relative prove; solo le prove così allegate possono essere esaminate dal giudice. Le parti hanno un ruolo attivo anche nell'esame delle prove, in particolare nell'interrogatorio dei testimoni (la cosiddetta cross-examination). Compito del giudice è assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura e pronunciare la sentenza sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, tenendo conto che l'onere della prova grava sull'accusatore. Tutta l'attività processuale si svolge tipicamente in modo orale, durante udienze alle quali è di regola ammesso ad assistere il pubblico.

Il processo penale secondo il sistema accusatorio presenta una spiccata somiglianza con il processo civile e, in effetti, tale sistema, che è il più antico, risale ad epoche in cui il reato era visto più come un'offesa privata che come un'offesa alla collettività: in quest'ottica, non c'era una netta differenza tra reato ed illecito civile, come negli ordinamenti attuali, e il ruolo di accusatore era assunto dalla stessa persona offesa dal reato (o dal suo gruppo familiare). In seguito, con l'affermarsi della concezione del reato come offesa alla collettività, la possibilità di assumere il ruolo di accusatore fu estesa a tutti i membri della collettività stessa (azione popolare); questa soluzione, tuttavia, dava luogo a inconvenienti, visto che, ad esempio, in certi casi poteva verificarsi una sovrapposizione di accusatori e in altri il rischio contrario, l'impunità del reato per inerzia di tutti i potenziali accusatori. A fronte di tali inconvenienti, si è giunti alla soluzione adottata dalla generalità degli ordinamenti odierni, nei quali le funzioni di accusatore sono svolte da un organo pubblico, il pubblico ministero, mentre l'azione della persona offesa dal reato e l'azione popolare, dove sono rimaste, hanno di solito un ruolo marginale, suppletivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero.

Diffusione attuale

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Negli ordinamenti attuali prevale di gran lunga il modello accusatorio, tipico dei sistemi di common law (dove è noto come adversarial system) ma ormai adottato anche in quelli di civil law. In questi ultimi, tuttavia, se è stato abbandonato da tempo il sistema inquisitorio puro, sono spesso ancora presenti alcuni suoi aspetti sicché, più che di sistemi accusatori puri, si suole parlare in questi casi di sistemi misti.

Il processo penale italiano, oggi disciplinato dal codice di procedura penale italiano del 1988, nelle forme che hanno preceduto quello vigente presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.

Il pubblico ministero, infatti, resta un magistrato e “persegue l'interesse della legge, e quindi della giustizia. Egli raccoglie le prove affinché l'imputato possa essere dal giudice assolto o condannato, certo. Ma in realtà garantisce la correttezza del successivo giudizio, quindi avvalora con il suo operato l'attività del giudice. (...)” Tuttavia, il codice penale del 1988 ha inteso eliminare la gravissima incoerenza di cui s'è detto (la prevalenza cioè della fase delle indagini rispetto a quella del contraddittorio, con il predominio del ruolo del pubblico ministero, organo deputato all'accusa) “accentuando le connotazioni di parzialità del pubblico ministero inibendogli l'assunzione di prove e riservando tale assunzione al giudice del dibattimento in modo da rendere così effettivo e reale il contraddittorio in sede di formazione della prova”[8].

  1. ^ accusatorio, sistema - Enciclopedia, su Treccani. URL consultato il 1º luglio 2024.
  2. ^ (EN) Sandra Beatriz Hale, The discourse of court interpreting: discourse practices of the law, the witness, and the interpreter, collana Benjamins translation library, Pbk. ed., with corrections, John Benjamins Pub, 2010, ISBN 978-90-272-2435-4.
  3. ^ (EN) Edward P. Richards e Katharine C. Rathbun, Medical care law, Aspen Publishers, 1999, ISBN 978-0-8342-1603-7.
  4. ^ (EN) Jennifer Corrin Care, Civil procedure and courts in the South Pacific, Cavendish Pub, 2004, ISBN 978-1-85941-719-5, OCLC ocm52231696. URL consultato il 1º luglio 2024.
  5. ^ Accusatory System v. the Inquisitorial System - Procedural Truth v. Fact? (From Criminal Evidence Law Reform - Proceedings, P 83-91, 1981 - See NCJ-84738) | Office of Justice Programs, su ojp.gov. URL consultato il 1º luglio 2024.
  6. ^ (EN) Adversary procedure | Legal Process, Evidence & Procedure | Britannica, su britannica.com. URL consultato il 1º luglio 2024.
  7. ^ (FR) Rédaction Toute l'Europe, Ministère public versus Juge d'instruction : tour d'horizon européen, su Touteleurope.eu, 6 aprile 2009. URL consultato il 1º luglio 2024.
  8. ^ G. Sgueo, Le indagini preliminari nell’evoluzione del procedimento penale: dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio, Overlex.

Bibliografia

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Voci correlate

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Collegamenti esterni

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